Art. 1.
(Istituzione del mutuo sociale).

      1. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture, l'Istituto per il mutuo sociale.
      2. Scopo dell'Istituto per il mutuo sociale è quello di finanziare i progetti delle regioni aventi le caratteristiche individuate dall'articolo 2.
      3. L'Istituto per il mutuo sociale provvede alla gestione del fondo rotativo per il mutuo sociale istituito ai sensi dell'articolo 3, in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture adottato ai sensi dell'articolo 4.